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Proposta di modifica n. 1.963 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

  1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.