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Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.646 , C.651 , C.655 , C.656 , C.722 , C.732 , C.997 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 02/08/2018 in IX Trasporti della Camera dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/08/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

nuova formulazione del 06/08/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

  1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.