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Proposta di modifica n. 1.595 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Assegno unico per i figli a carico)

  1. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per l'assegno unico ai figli» con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.
  3. L'assegno di cui al comma 2 prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.
  4. I provvedimenti di cui al comma 2 individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 2, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.