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Proposta di modifica n. 1.590 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: vittime di violenza di genere sono inserite le seguenti: e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.