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Proposta di modifica n. 1.497 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».