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Proposta di modifica n. 1.461 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione)

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Coordinamento e programmazione nazionale). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

  2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
  3. La struttura di missione:
   a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;
   b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;
   c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;
   d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;
   e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;
   f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;
   g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);
   h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato »Fondo speciale«, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione »Ricerca e innovazione« e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

  4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato »Comitato di esperti«, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse.
  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;
   b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
   c) il comma 3 è abrogato.

  4. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.
  6. Il Programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.
  7. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2019.