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Proposta di modifica n. 1.326 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;
   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;
   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;
   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;
   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.