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Proposta di modifica n. 1.207 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».

  3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.