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Proposta di modifica n. 1.135 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2020.