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Articolo aggiuntivo n. 12.01 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).

  1. L'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 4 di cui alla tabella A annessa al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come da ultimo rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Qualora i contribuenti che svolgono le attività indicate ai numeri 8 e 9 dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal presente articolo, e che applicano il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, percepiscano compensi, ragguagliati ad anno, di importo superiore al valore soglia dei compensi indicati nel medesimo allegato 4 ma pari o inferiore ad euro 55.000, gli stessi possono continuare ad applicare il medesimo regime forfetario; in tale caso, allo scaglione di compensi superiore al valore soglia è applicata l'aliquota del 24 per cento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua un monitoraggio trimestrale degli impatti del nuovo regime fiscale introdotto dal presente articolo, valutandone gli effetti positivi sull'economia e sulla finanza pubblica, sull'aumento delle partite IVA e sulla diminuzione dell'evasione fiscale, e provvedendo alla pubblicazione dei relativi dati nel sito internet istituzionale dell'Osservatorio sulle partite IVA istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero stesso.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2019.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1)
«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a).
(Regime fiscale per lavoratori autonomi).

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/ compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 50.000 40%
8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) 50.000 78%
9 Altre attività economiche (01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99) 50.000 67%