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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di inte- gratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco)

  1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 114) dopo le parole «prodotti omeopatici» sono inserite le seguenti: «e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco»;
   b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
   «114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.