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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.955 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/12/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica

dell'amministrazione giudiziaria)

        1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

        2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

        4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

        Conseguentemente:

            a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;

            b) alla rubrica del Capo I dopo le parole: «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.». Â