presentato il 04/12/2018 in II Giustizia del Senato da Alberto BALBONI (FdI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 04/12/18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Promozione dello svolgimento delle attivitÃ
dei partiti iscritti nel registro)
1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».