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Articolo aggiuntivo n. 9.024 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
   a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
   b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
   c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
   d) rispetto di vincoli architettonici;
   e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
   f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
   g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
   h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
   i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.