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Sub Emendamento n. 0.41.028.2 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 03/12/18

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Dal 1o gennaio 2019, le risorse dei fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi non impiegate per le finalità previste, non confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario ma sono vincolate per le medesime finalità, e al rafforzamento dei servizi e del personale sanitario per le altre patologie per le quali sono già approvati dall'Aifa trattamenti qualificati come «innovativi».

  Conseguentemente, il secondo periodo del comma 402-bis, articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, è soppresso.