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Sub Emendamento n. 0.41.027.22 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 03/12/18

  Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 55;
   sopprimere l'articolo 90 comma 2;
   all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole:
dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.