presentato il 29/11/2018 in XIII Agricoltura della Camera da Francesco CRITELLI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 29/11/18
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni ulteriori)
1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 7, di distretti biologici di cui all'articolo 10 o di organizzazioni di produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 13, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in «biologiche» e «non biologiche». Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.