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Articolo aggiuntivo n. 15.03 ai ddl C.410 , C.290 , C.1314 , C.1386 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 29/11/18

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.