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Articolo aggiuntivo n. 1.02 ai ddl C.410 , C.290 , C.1314 , C.1386 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 29/11/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definisce:
   a) «produzione biologica» o «metodo biologico» la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata, anche durante il periodo di conversione, e in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, e alla presente legge. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli e ittici vivi e non trasformati, alle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli e ittici trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi;
   b) «prodotti biologici» i prodotti derivanti dalla produzione biologica che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione;
   c) «aziende» le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura, che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 4.

nuova formulazione del 29/11/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definisce:
   a) «produzione biologica» o «metodo biologico» la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata, anche durante il periodo di conversione, e in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, e alla presente legge. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli e ittici vivi e non trasformati, alle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli e ittici trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi;
   b) «prodotti biologici» i prodotti derivanti dalla produzione biologica che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione;
   c) «aziende» le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura, che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 4.