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Proposta di modifica n. 1.18 ai ddl C.410 , C.290 , C.1314 , C.1386 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 29/11/18

  All'articolo 1, lettera d), sostituire la parola: «logo» con la seguente «marchio».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007.
  2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
   all'articolo 7:
    al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:
nonché per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5.;
    sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il Ministro, con il medesimo decreto, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge nonché le risorse finanziarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

nuova formulazione del 29/11/18

  All'articolo 1, lettera d), sostituire la parola «logo» con la seguente «marchio».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007.
  2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

  All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il Ministro, con il decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.».