presentato il 31/07/2018 in Assemblea della Camera da Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) e altri 67 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 31/07/18
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Credito d'imposta ricerca e sviluppo su intelligenza artificiale e attività similari) – 1. Ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, tra le attività di cui al comma 4, lettera c), del citato articolo 3 sono incluse, entro le disponibilità del Fondo, quelle realizzate con lo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, utilizzando tecnologie innovative quali quelle indicate nell'articolo 1, comma 48, della legge 29 dicembre 2017, n. 302 e, in ogni caso, quelle connesse all'utilizzo di tecnologie di machine learning e cognitive computing, incluse le relative attività di training degli algoritmi e quelle necessarie allo sfruttamento e all'implementazione di tali soluzioni ovvero connesse all'utilizzo di big data e analisi dei dati, incluse le attività indirizzate all'effettuazione di tali analisi.
2. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, i miglioramenti apportati attraverso l'utilizzo delle tecnologie indicate nel comma 1 del presente articolo.