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Sub Emendamento n. 24.0.901/204 dell'emendamento 24.0.901 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/11/18

All'emendamento 24.0.901 apportare le seguenti modificazioni:

        1) Sostituire il comma 3, con il seguente: «All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, inserire i seguente: 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consegutivi";

            b) al comma 3 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a c), se svolte da Fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi''».

        2) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis' nel settore agricolo.».