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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.0.4 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 23/09/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

        1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».