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Proposta di modifica n. 2.5 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/09/21

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»