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Articolo aggiuntivo n. 6.0.1 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 23/09/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        Â«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        Â»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia.

        5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. É ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.«.