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Proposta di modifica n. 1.32 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/09/21

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        Â«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.».