Proposta di modifica n. 1.29 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/09/21

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.».