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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.0.3 al ddl S.2395 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 23/09/21

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Â«Articolo 2-quater. (Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza).

        1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

        2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

        3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

        4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

        5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

        6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».