presentato il 22/09/2021 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) e altri
testo emendamento del 22/09/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 3-bis.
(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)
1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17 , comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.
2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.
3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.
4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»