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Proposta di modifica n. 1.887 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/09/21

Precluso

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

            Â«28-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

                onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla ''dignità criminale'' del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

                esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

                accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ordinamento penitenziario».