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Proposta di modifica n. 2.940 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 22/09/21

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti commi:

           Â«11-bis. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modifiche:

               Al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: ''Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati'' con le seguenti: ''Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati'';

               Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: ''La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.'';

           all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

               '2-bis). L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex art. 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.'';

           l'articolo 616 è sostituito con il seguente:

               ''1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 1 e 611 c.p.p., la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

           11-ter. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

           11-quater. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione».