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Proposta di modifica n. 1.486 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/09/21

Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:

            Â«b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale».

        Conseguentemente, al medesimo comma:

        sopprimere la lettera g);

        sopprimere le lettere i), l) e m);

        sostituire la lettera o) con la seguente:

            Â«o) introdurre un comma all'articolo 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario.».