Proposta di modifica n. 2.5 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 21/09/21

Al comma 1, lettera c), le parole: «Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» sono soppresse.