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Proposta di modifica n. 2.3 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 21/09/21

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            Â«a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

        ''Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

        Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.

        Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

        I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti. Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.''».

        Conseguentemente:

        alla lettera b) dopo le parole: «il decreto di citazione a giudizio» aggiungere le seguenti: «la sentenza di condanna»;

        sopprimere la lettera c) e abrogare i commi 2, 3, 4 e 5.