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Proposta di modifica n. 1.240 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/09/21

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

        Â«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i nove mesi».