Proposta di modifica n. 2.6 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 21/09/21

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera c), le parole: «Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» sono soppresse;

        2) il comma 2 è soppresso;

        3) al comma 6, le parole: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi» sono soppresse;

        4) il comma 16 è soppresso;

        5) il comma 17 è soppresso;

        6) il comma 20 è soppresso;

        7) il comma 21 è soppresso.