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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/11/18

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con i seguenti:

        Â«Art. 1. - (Tassazione dei redditi da capitale). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

        2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

        ''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni''.

        Art. 2. - (Aliquota Ires). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

        ''1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento''.

        Art. 3. - (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

            ''a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';

        2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

            ''b) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';

        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            ''b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

        '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

            b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse'';

        4) la lettera c) è soppressa;

        5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

        ''d) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'''.

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: ''Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento'' sono soppresse.

        3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

        Art. 4. - (Abrogazione di sussidi ambientalmente dannosi). - 1. Al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

        2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte Il, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

        3. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

        5. Le diposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

        Art. 5. - (Utilizzo delle maggiori entrate e dei maggiori risparmi). - 1. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni in materia di equità fiscale e di tassazione ambientalmente dannosa».