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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 21/09/21

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        Â«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di violenza sui luoghi di lavoro sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definire per violenza e per molestie nell'ambito del posto di lavoro le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

            b) prevedere che il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro da singoli o da gruppi di lavoratori, di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del comitato unico di garanzia, abbia l'obbligo di accertare tempestivamente i fatti denunciati, adottando senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti;

            c) prevedere che la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro siano oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi e siano altresì ricomprese all'interno della regolamentazione in materia di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della formazione, informazione e addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».