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Proposta di modifica n. 1.289 al ddl S.2353 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/09/21

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

            Â«1) aumentare a nove anni e quattro mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».