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Proposta di modifica n. 11.7 (testo 2) al ddl S.1662

testo emendamento del 15/09/21

     

        Al comma 1, inserire dopo la lettera b) le seguenti:

        b-bis) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

        b-ter) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

            b-quater) prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del d.lgs. n. 5/2003; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, 3° comma, del d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera:

        b-quinquies) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna".

        Con riferimento alla lett. b-quinquies dell'emendamento si esprime parere contrario in quanto la proposta di prevedere agevolazioni fiscali per l'arbitrato non appare sintonica con la ormai riconosciuta natura di equivalente giurisdizionale propria del giudizio arbitrale.