Proposta di modifica n. 3.105
al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 15/09/2021 in Assemblea del Senato da Alberto BALBONI (FdI)
testo emendamento del 15/09/21
Al comma 1, lettera c-sexies.1) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni.».