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Sub Emendamento n. 15.0.9/5 (testo 2) dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662

testo emendamento del 14/09/21

All'art. 15.0.9, sostituire la lettera a) con la seguente:

        Â«a) apportare modificazioni all'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;».