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Proposta di modifica n. 3.35 al ddl S.2382 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 14/09/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, a 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».

        Conseguentemente,

        all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            Â«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: ''di cui all'articolo 9'' aggiungere le seguenti: ''e delle certificazioni mediche dì cui all'articolo 9-bis, comma 3,'';

                b) dopo le parole: ''e dei reparti di pronto soccorso'' sono inserite le seguenti: ''nonché dei reparti delle strutture ospedaliere''»;

        all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.».