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Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 al ddl S.2382 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 14/09/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».