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Articolo aggiuntivo n. 4.0.1 (testo 2) al ddl S.1662

testo emendamento del 13/09/21

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

            Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

            b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

            c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

            d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

            e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

            f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

            g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

            h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

            i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

            l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

            m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

            n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera c): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

            o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

            p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera m) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

            q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

            r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera a) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera a) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere l), m) e o);

            s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera p) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

            t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

            u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

            v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

            z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

            aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

            bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

            cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.