presentato il 10/09/2021 in II Giustizia del Senato da Franco MIRABELLI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 10/09/21
"font-size:medium">All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «del curatore del minore» inserire le seguenti: «se nominato»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti comma:
"Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato;"».