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Sub Emendamento n. 15.0.9/8 (testo 2) dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

"font-size:medium">All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «del curatore del minore» inserire le seguenti: «se nominato»;

            b) sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti comma:

        "Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

        1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

            2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

            3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

            4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

        In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato;"».