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Sub Emendamento n. 6.20/2 (testo 2) dell'emendamento 6.20 al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

All'emendamento 6.20, alla lettera h):

        a) dopo le parole «udienza di discussione della causa», aggiungere le parole «davanti al collegio»;

        b) aggiungere, in fine, le parole «, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova».