presentato il 10/09/2021 in II Giustizia del Senato da Licia RONZULLI (FI)
testo emendamento del 10/09/21
"font-size:medium">All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando la modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» con le seguenti: «con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni».