Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 11.12/11 (testo 2) dell'emendamento 11.12 al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

"font-size:medium">All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

            b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

            c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

            d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

            e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

            f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono

        verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

            g) istituirò presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

        Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».