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Sub Emendamento n. 15.0.9/23 (testo 2) dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662

testo emendamento del 10/09/21

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

        Â«7-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»; b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente: Â«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: a) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; b) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; c) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private;».